Il ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali’, il cosiddetto ‘Fondone’, è stato istituito dall’articolo 116 del decreto 34 del 19 maggio 2020 presso il Ministero dell’Interno.
Destinato ai comuni, alle province e alle città metropolitane, il primo stanziamento del Fondo è stato di 35 miliardi di euro per il 2020, di cui 3 miliardi di euro per i soli comuni, per l’espletamento delle funzioni fondamentali nel periodo eccezionale dell’emergenza Covid-19.
Ne parleremo in dettaglio con Lorenzo Pietra di Kibernetes che, da diversi anni si occupa di entrate tributarie per gli Enti Pubblici.
Lorenzo, puoi raccontarci a grandi linee quali sono i principali temi del cosiddetto ‘Fondone’?
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali ha una duplice finalità di utilizzo: da una parte ristorare le minori entrate conseguite dall’ente, dall’altra finanziarie le maggiori spese sostenute per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19.
C’è stata una prima integrazione delle risorse sempre nel 2020, nel cosiddetto ‘Decreto Agosto’, dall’articolo 39 comma 1, che ha stabilito un incremento della dotazione di iniziale di ulteriori 1.670 milioni di euro di cui 1.220 milioni destinati ai Comuni.
Proprio in questi mesi si sono create diverse difficoltà sull’applicazione del Fondo.
Fortunatamente, la Ragioneria Generale dello Stato ci è venuta in aiuto circa un mese fa con la pubblicazione delle FAQ con alcune risposte fondamentali per chiarire l’applicazione del Fondo.
Iniziamo parlando della tassa che tocca tutti i cittadini, la Tari.
Riguardo la Tari, quanto è scritto nelle FAQ è’ molto importante perché viene affermato in maniera inequivocabile che è possibile utilizzare il Fondo per finanziare il conguaglio Tari.
Stiamo parlando del conguaglio a seguito della differenza determinata dalla possibilità di confermare in deroga le tariffe 2019 anche per il 2020, disposta dal ‘Cura Italia’.
In ogni caso, nelle FAQ si precisa che si tratta agevolazione tariffaria e quindi rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente.
Non si ritiene infatti possibile certificare maggiori spese oltre a quelle che sono rappresentate dalla perdita massima già riconosciuta.
E’ importante perché possiamo inoltre certificare maggiori spese Covid-19 per servizi aggiuntivi, che non sono inclusi nel PEF rifiuti, che sono quindi ‘fuori perimetro ARERA’ e non coperte attraverso il gettito tariffario Tari.
Pensiamo, ad esempio, ai costi sostenuti per la raccolta dei rifiuti effettuati presso i soggetti in quarantenati.
Le spese per i trasporti possono essere rendicontate?
È possibile rendicontare come spese Covid-19 anche i costi maggiori sostenuti dall’ente per garantire l’implementazione di corse aggiuntive dei bus urbani extraurbani, necessarie per garantire un maggiore distanziamento degli studenti, quindi per rafforzare le corse .
IMU e TASI?
Per il minor gettito da accertamento Imu e Tasi non è previsto alcun ristoro.
Ed è questa una scelta coerente con l’impostazione dettata dai criteri di riparto ex articolo 106 sempre del DL 34 del 2020.
Le Unioni dei Comuni?
Per quanto riguarda l’Unione dei Comuni, bisogna stare attenti non duplicare ristori e in quanto già il comune va inserire nella certificazione la maggiore spesa sostenuta per trasferire all’Unione le risorse del fondo che ha ricevuto. Quindi l’Unione non dovrà inserire all’interno della certificazione alcuna maggiore spesa sostenuta, dato che sono già coperte in entrata grazie al trasferimento ricevuto dai comuni.
Ci parlavi dell’importanza della rendicontazione. Come deve esser fatta?
Abbiamo parlato di una rendicontazione rigida perché appunto l’articolo 39 comma 2 del decreto legge 104 al 14 agosto 2020 stabilisce un termine perentorio fissato al 31 maggio di quest’anno 2021 per trasmettere una certificazione digitale in cui l’ente rappresenta la perdita di gettito riscontrata per l’emergenza Covid-19.
Appunto, un termine perentorio che deve essere rispettato, altrimenti ci si espone ad un pesante sistema sanzionatorio.
La certificazione dovrà essere trasmessa attraverso un applicativo web che è stato pubblicato dal MEF sul portale dedicato al pareggio di bilancio in data 31 ottobre 2020 e deve essere firmata digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale dal Rappresentante legale quindi dal sindaco , dal responsabile del servizio finanziario, e dall’organo di revisione economico-finanziaria.
Cosa succede nel 2021?
Il comma 822 della legge 178 del 30 dicembre 2020 legge di Bilancio ha previsto un ulteriore integrazione.
La dotazione del Fondo è incrementata per il 2021 di ulteriori 500 milioni di euro di cui 450 milioni sono dedicati effettivamente ai comuni.
Ci saranno due acconti: il primo per 200 milioni di euro sarà adottato Entro il 28 febbraio 2021 con decreto del ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il secondo è previsto per ulteriori 250 milioni di euro entro il 30 giugno del 2021.
Come possono essere utilizzate queste ulteriori risorse messe a disposizione per il 2021?
Intanto per compensare le minori entrate derivanti dall’ emergenza Covid-19.
C’è una valenza biennale: non si ragiona soltanto sull’incremento di dotazione di 500 milioni di euro prevista per il 2021 ma anche su ciò che non è stato speso nel 2020.
Quindi compensazione minori entrate e copertura delle maggiori spese, con la stessa logica era stata già introdotta dal decreto interministeriale del 3 novembre 2020.
Le risorse del “Fondone” confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del Bilancio di previsione?
C’è un estensione biennale del periodo di utilizzo. Il comma 823 estende il perimetro di utilizzo delle risorse in questione alla perdita di gettito 2021, non soltanto con riferimento alla quota aggiuntiva stanziata di 500 milioni di euro al comma precedente, ma anche per quanto riguarda l’avanzo obbligatoriamente vincolato che è correlato alla quota 2020 del Fondo, che non è stata utilizzata.
La ratio è proprio quello di conferire una valenza biennale proprio alla luce del protrarsi dell’ emergenza sanitaria e permette quindi di non perdere per il 2021 ciò che non è stato utilizzato nel 2020 ed è confluito in avanzo vincolato.
Possiamo utilizzare queste risorse già in sede di predisposizione del bilancio di previsione, attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio previsione, quindi per il 2021.
La rendicontazione è prevista anche per il 2021?
Si, la rendicontazione è prevista anche per il 2021, come per il 2020. Dovrà però essere effettuata entro il 31 maggio del 2022, quindi entro l’anno successivo.
La modalità è la stessa: certificazione da trasmettere attraverso l’applicativo web pubblicato dal MEF che dovrà essere adottato entro il 30 ottobre di quest’anno.
Hai parlato di un rilevante regime sanzionatorio. Che significa?
I commi 828 e 830 della Legge di Bilancio vanno a disciplinare il regime sanzionatorio a carico degli enti locali che non rispettano il termine perentorio.
Quindi in caso di mancata, o omessa, o ritardata trasmissione della certificazione, per l’anno 2020 entro il 31 maggio di quest’anno, per l’anno 2021 entro il termine del 31 maggio 2022, sono previste tre sanzioni:
- l’80% delle risorse in caso di ritardo fino a 30 giorni
- il 90% per le trasmissioni effettuate tra il trentunesimo e il sessantesimo giorno
- il 100% in caso di ritardo ulteriore.
La restituzione delle risorse è prevista in tre annualità a decorrere dall’anno successivo alla scadenza.
Lorenzo, facciamo un rapido riepilogo del ‘Fondone’?
Si certo! Cominciamo dai numeri: la dotazione 2020 del Fondone è di 4,22 miliardi, con un ulteriore incremento nel 2021 di 450 milioni.
Per il periodo di utilizzo si parla di estensione anche per il 2021. C’è quindi una valenza biennale e si può utilizzare nell’anno 2021 anche ciò che non si è utilizzato del 2020.
Attenzione alla rendicontazione: entro il termine perentorio del 31 Maggio 2021 per il 2020 e 31 Maggio 2022 per il 2021, altrimenti ci si espone un regime sanzionatorio dell’80% i primi 30 giorni, 90% per i 30 giorni successivi e 100% in caso di ritardo ulteriore, da restituire entro 3 anni.