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La legge di Bilancio 2020 (legge 160 / 2019) istituisce e disciplina il nuovo Canone Unico Patrimoniale.  Le tematiche sono molteplici: dalla nuova IMU, all’accertamento esecutivo per le entrate locali, alla trasformazione in canone dei precedenti prelievi per l’occupazione del suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Per orientarci tra novità e modus operandi consolidati, ripercorriamo con ordine, insieme a Claudia D’Agabito di Kibernetes, i commi della nuova legge, per individuare insieme le modalità più corrette di applicazione.

Buongiorno Claudia, ci parli un po’ del nuovo Canone Unico Patrimoniale?
Il Canone Unico Patrimoniale, o canone patrimoniale di concessione, sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone del codice della strada, limitatamente a ciò che è di pertinenza comunale e provinciale.

La legge 160 del 2019 ai Commi da 816 a 836 disciplina il canone unico patrimoniale, e ai commi 837 e 845 disciplina il canone di concessione dei mercati.  La Legge istituisce il Canone, ma gli enti dovranno redigere regolamenti e impianti tariffari per esigere tale canone.
È importantissimo implementare il regolamento nella maniera più corretta, ma nella legge 160/2019 non ci sono grandi indicazioni in merito.
Proprio per questo, circolano una serie di schemi di regolamento molto corposi, perché recepiscono tutta la disciplina dell’occupazione del suolo pubblico.

Andiamo con ordine e analizziamo insieme il Canone Unico Patrimoniale, cominciando dal comma 816 che lo definisce.
Il comma 816 esplicita che il canone è un “All inclusive”: comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Dobbiamo quindi considerare nel computo del canone tutte le somme versate a titolo di riconoscimento per la proprietà dell’ente pubblico in relazione al bene oggetto di concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazione di servizi.
Ad esempio, molto spesso l’impiantistica pubblicitaria è affidata a soggetti terzi che svolgono un servizio e che richiedono un corrispettivo per quel servizio e che a loro volta pagheranno il canone all’ente. Tale corrispettivo non entra nel computo del canone. È  quindi importante tenerli ben distinti.

Come si accorda la tariffa standard con il concetto di  gettito invariato?
Il comma 817 introduce una novità assoluta: la tariffa standard.
Il  comma 817 dice che il canone deve assicurare lo stesso gettito che derivava dai prelievi precedenti. Quindi: dobbiamo mantenere la stessa pressione fiscale, ma abbiamo la possibilità di variare le tariffe.
Il legislatore ha introdotto il concerto di tariffa standard,  differente rispetto alla disciplina precedente: non abbiamo più una tariffa minima o una tariffa massima, ma una tariffa di riferimento disciplinata dal legislatore.
La definizione di una nuova tariffa permette di avere un nuovo sistema tariffario che mantiene lo stesso gettito e non crea scombussolamenti rispetto a tutte le concessioni e autorizzazioni permanenti che l’ente ha in essere.

Passiamo agli aspetti più complessi del Canone: le competenze comunali e provinciali nella riscossione. E’ tutto chiaro?
Non esattamente. Il comma 818 ha generato una serie di questioni che al momento non hanno trovato una definizione certa.
Il legislatore disciplina che cosa è di competenza comunale, ovvero tutti quei tratti di strada situati all’interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Ma cosa succede nei tratti di strada al limite dei centri abitati? O che cosa succede per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti? Chi è il soggetto legittimato a richiedere il il canone?
Dall’analisi letterale della norma sembrerebbe essere l’ente proprietario, o comunque il gestore della strada.
Sappiamo però che questo canone è sempre stato di competenza comunale: molti comuni sono attraversati da strade provinciali e regionali di grande percorrenza e gran parte del gettito deriva proprio da installazioni.
Quindi, da una serie di autorevoli interpretazioni, sembrerebbe plausibile ritenere che il legislatore abbia voluto disciplinare questo canone esclusivamente per la distinzione dell’occupazione del suolo pubblico e che l’imposta comunale sulla pubblicità rimanga di pertinenza del comune.
Aspettiamo disposizioni più certe sulle varie competenze e sulla coesistenza delle varie competenze.

Occupazione del suolo pubblico e diffusione dei messaggi pubblicitari: quali sono le novità rispetto alla disciplina precedente?
E’ vero che è Il Canone è unico, ma nel comma 819 si distinguono bene i due aspetti dell’occupazione del suolo pubblico e quello della diffusione di messaggi pubblicitari.
Nella redazione del regolamento l’ente dovrà conservare questa stessa separazione, con titoli separati per questi due aspetti.
La lettera A non varia molto rispetto alla disciplina precedente, occupandosi dell’ occupazione abusiva delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile e nulla dice sulle servitù di pubblico passaggio.
La lettera B ha una portata più ampia: intanto non cita, come avveniva nel 507 del 93 nell’articolo 5 le attività economiche ma ci parla della diffusione di messaggi pubblicitari su aree appartenenti al demanio e o al patrimonio indisponibile, fino a che permanga tale destinazione, ovvero all’esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Nulla si dice sull’interno, che non è soggetto al Canone.

Vogliamo riassumere alcune caratteristiche del Canone Unico Patrimoniale?
Con l’avvento del nuovo canone cambiamo regime: da tributario a patrimoniale, che è fondato su una serie di obbligazioni insite proprio nell’atto che il comune rilascia, che sia la concessione per l’occupazione del suolo pubblico e o l’autorizzazione nel caso dei messaggi pubblicitari.
Su esplicita indicazione del legistratore è un entrata patrimoniale, quindi assolutamente inopinabile.
Ci permette di emettere avvisi di accertamento esecutivo e rientra nella potestà regolamentare dell’ente.
L’ente tramite proprio regolamento poi disciplinare tutte le entrate anche tributarie sempre nel rispetto del principio di semplificazione degli adempimenti al contribuente.

Qual è il termine di adozione?
Allo stato attuale il regolamento deve essere approvato entro il 31 di marzo 2021.
Altra cosa: l’adozione non  comporta la pubblicazione sul portale del MEF, sul portale del Federalismo ai sensi dell’art.13 comma 15 del DL 201/2011.

Passiamo la Regolamento e a come il Canone è disciplinato dagli Enti.
Il comma 821 disciplina gli elementi fondamentali che devono essere inseriti nel regolamento, non necessariamente in questo ordine cronologico, ma devono tutti essere presenti:

  1.  le procedure per il rilascio delle concessioni;
  2.  l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili;
  3. i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari;
  4. la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
  5. le modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
  6.  le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
  7. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
  8. le sanzioni amministrative pecuniarie.

Chi dovrà pagare il Canone?
In merito alla soggettività passiva, al comma 823, non abbiamo distinzione perché com’era da disciplina precedente  Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Quali sono le tariffe e le classi di appartenenza?
Il comma 824 e 825 continua a disciplinare i due aspetti in maniera distinta: per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico dobbiamo prendere in considerazione la durata, la superficie espressa in metri quadri, che è una novità importante rispetto ai precedenti i metri lineari e che richiede una conversione non proprio facilissima, la tipologia e chiaramente la finalità in cui si effettua l’occupazione. Stessa cosa per quanto riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari. Va quindi indicata la superficie complessiva, espressa e calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi.

Il comma 826 e 827 introduce il concerto di tariffa standard,  annua o giornaliera.
Tutte le concessioni e autorizzazioni superiori all’anno sono permanenti, tutte quelle inferiori all’anno solare sono temporanee.
La tariffa standard di riferimento è suddivisa in 5 classi, sulla base della dimensione e del numero di abitanti del comune, a cui viene attribuita la tariffa standard che va da un minimo di €30 a un massimo di €60 per quanto riguarda l’annua e da un minimo di €0,60 a un massimo di €2 per quanto riguarda la giornaliera.

Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti, ciò conferma la nostra tesi che il canone rimarrà di competenza comunale, ma aspettiamo comunque conferme.

In merito alla quantificazione del canone, si distingue tra le occupazioni permanenti e le temporanee:

  • per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione.
    Il canone è determinato moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni e per il numero dei metri quadrati dell’occupazione tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici.
  • per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni.

Non avendo più la maggiorazione per le autorizzazioni a maggior impatto,  come per esempio l’illuminazione, bisogna lavorare sui coefficienti per il numero di metri quadrati, oltre a tenere in considerazione la classificazione delle strade e degli spazi pubblici.

Per quanto riguarda riduzioni e esenzioni?
Il commi 832 e 833 disciplinano tutte le riduzioni e le esenzioni.
Si possono introdurre delle riduzioni fino all’azzeramento del canone, delle esenzioni e degli aumenti fino al 25% della tariffa per:

  • le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
  • effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone;
  • con spettacoli viaggianti;
  • per l’esercizio dell’attività edilizia

Il versamento del Canone?
Un’altra novità è il versamento del canone che deve avvenire contestualmente al rilascio della concessione e dell’autorizzazione.
Poiché scompare la dichiarazione tributaria, la richiesta di rilascio della concessione dell’autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione. È quindi importante è che coordinarsi tra i diversi uffici che rilasciano l’autorizzazione e che recepiscono il il canone.
Nel regolamento dovranno essere indicate la fase di riscossione ordinaria e coattiva, le scadenze dell’importo soglia per le rate della riscossione ordinaria, e le regole di dilazione, che sono le stesse del 2020 disciplinate sempre dalla legge 160/2019.
Infine il comma 847 ci sono le disposizioni finali che abrogano I capi l e Il del decreto legislativo n. 507 del 1993 (ICP e TOSAP), mantenendo invece la disciplina in merito alla pubblicità in ambito ferroviario e tutto ciò che riguarda la propaganda elettorale.

Consulente del Dipartimento per la Trasformazione digitale di Dipartimento per la Trasformazione Digitale - Governo Italiano | + articoli