L’articolo è tratto da La Newsletter Fiscale di Kibernetes, edizione di venerdì 17 giugno 2022, curata dallo stesso autore. Sono stati solo eseguiti adattamenti di tipo giornalistico senza alterarne il contenuto originale.
Per eseguire tutte le operazioni del PNRR e soprattutto del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), gli obblighi e i meccanismi di rendicontazione sono fondamentali. Su questo particolare punto, emerge l’importanza del sistema SIOPE+. Leggendo infatti la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) della Corte dei Conti di marzo 2022, e consultando i documenti Arconet, si vede la centralità del sistema di codifica Siope nella rendicontazione dei dati.
Ne deriva una possibile difficoltà per gli enti pubblici che eventualmente non siano ancora entrati a pieno regime nel meccanismo Siope. Allo stesso modo è evidente che anche le amministrazioni che usano da anni Siope, dovranno stare molto attente a individuare le codifiche più appropriate. È importante infatti evitare errori nelle registrazioni degli incassi o dei pagamenti collegati ai PNC. Il rischio è che salti la lettura della rendicontazione, da parte degli organismi di controllo, cosa che potrebbe compromettere la posizione in classifica.
Siope+ la storia e i requisiti di obbligatorietà
SIOPE+ è un’infrastruttura informatica sviluppata dalla Banca d’Italia per conto della Ragioneria Generale dello Stato (RGS). Opera con gli ordinativi informatici conformi allo standard OPI di AgID. Ha oramai preso completamente il posto del più datato SIOPE.
L’avvio a SIOPE della gran parte degli enti pubblici
Dopo un’iniziale sperimentazione, l’avvio a regime di SIOPE è stato nel 2006 per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università.
Gradualmente, il SIOPE, e dal 2018 il suo successore SIOPE+, è destinato ad essere applicato da tutti gli enti dell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
Da inizio 2007 SIOPE si è esteso ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni, ai Consorzi di enti locali. Estendendosi agli Enti di ricerca dal 1° luglio. Le strutture sanitarie quali le aziende sanitarie, quelle ospedaliere, i Policlinici universitari, gli IRCCS pubblici e gli IZS sono partiti il 1°gennaio 2008, seguiti dagli enti di previdenza pubblici il 1° luglio, mentre le agenzie sanitarie regionali dal 1°gennaio 2011. Il cammino è proseguito con gli enti gestori di parchi e aree marine protette e con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dal 1°gennaio 2012.
Un primo completamento del quadro degli enti territoriali
A partire dal 2012 è partito un altro importante aggiornamento ordinativo e contabile nella pubblica amministrazione territoriale, quello del DLGS n. 118/2011. Si trattava degli enti locali e dei loro organismi e enti strumentali, se in contabilità finanziaria, obbligati da quella riforma al nuovo piano dei conti integrato.
Il 9 giugno 2016 è stato quindi emanato un nuovo Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che ha aggiornato/attivato la codifica SIOPE dei soggetti interessati da questa riforma, a partire dal 1° gennaio 2017. Il SIOPE è da allora chiaramente collegato non solo agli enti locali ma anche agli enti e agli organismi in contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali e agli organismi strumentali degli stessi enti.
La volontà di fare un passo importante verso il completamento degli enti coinvolti in SIOPE si è capito dall’assegnazione di un codice-ente dato da ISTAT e consultabile nella sezione nel suo sito alla voce “Codici degli enti”, dal 1° ottobre 2016. Gli enti che non trovavano il proprio codice nell’elenco, dovevano richiederlo di loro iniziativa. Dal 1° gennaio 2017 tutti gli aggiornamenti anagrafici dovrebbero invece essere stati richiesti dal tesoriere alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.
L’ultimo passaggio due anni fa
Solo l’8 agosto 2019 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato un nuovo decreto, chiamando a SIOPE anche le cosiddette Autorità amministrative indipendenti, inserite nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Restavano escluse solo la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE) e l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Seguendo la legge 196 si ritrova il famoso elenco annuale delle amministrazioni pubblicato da INPS ogni 30 settembre, oltre a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DLGS n. 165/2001. Quest’ultimo decreto chiarisce che nel sistema SIOPE dobbiamo attenderci, senza ripetere gli enti già citati qui sopra, anche:
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- il CONI;
- le Agenzie di cui al DLGS n. 300/1999.
Seguendo il solito rimpiattino tra le norme vediamo che il decreto 300 chiama in causa le agenzie statali come quella delle entrate, del demanio, dei trasporti.
Dove si rilevano ancora assenze e dubbi
Se si confrontano gli elenchi degli enti pubblici aderenti al SIOPE con l’elenco delle pubbliche amministrazioni che rappresenta il punto di arrivo, si vede che c’è ancora molta strada da fare.
Un caso eclatante è quello delle ARPA, ossia della Agenzie regionali per l’ambiente, molte delle quali ancora non sono collegate al Siope. Alcune ARPA usano già Siope, altre sono appena uscite dalla necessaria fase di sperimentazione che precede l’attivazione, altre ancora semplicemente mancano all’appello.
Utilità negli adempimenti in corso
Fino a oggi Siope e Siope+ hanno garantito alcuni vantaggi operativi, collegati alle contabilità degli enti coinvolti.
Come prima cosa ha reso possibile disporre di informazioni di dettaglio sui pagamenti (voci di costo e tipologia dei destinatari dei contributi), sul doppio fronte degli incassi e delle spese. A livello centrale rendo possibile un monitoraggio anche giornaliero della spesa pubblica.
Come seconda cosa ha permesso di uniformare il dialogo ente-tesoreria, imponendo di utilizzare esclusivamente gli ordinativi informatici conformi allo standard definito dall’AgID. Inoltre gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere sono così fatti per il tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia.
Siope+ utile per la PCC
La ben nota PCC (Piattaforma dei crediti commerciali) della pubblica amministrazione è un sistema della Ragioneria Generale dello Stato. Tutti gli enti devono registrare sulla PCC tutte le fatture ricevute e, per ciascuna, devono aggiornare le operazioni e le diverse fasi contabili.
Sul fronte del popolamento iniziale, poiché i crediti commerciali richiedono necessariamente una fattura, la piattaforma acquisisce automaticamente dal SDI (sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate) tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA.
È sempre stato difficile aggiornare invece i pagamenti delle singole amministrazioni. Per consentire però il monitoraggio completo del ciclo delle fatture, si è integrato il SIOPE+ con la PCC. Oggi, in buona parte, la PCC è alimentata automaticamente con le informazioni dei pagamenti ordinati attraverso SIOPE+.
I nuovi PNC del PNRR
A fianco delle spese per il PNRR, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere servizi o effettuare investimenti collegati al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finanziato con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, con l’obiettivo di integrare e potenziare i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il PNC gode delle stesse misure di semplificazione e accelerazione in vigore per il PNRR. Serve a finanziare progetti creati con obiettivi di realizzazione precisi, evitando il burocratico e inefficiente riparto delle risorse.
In merito al PNC si parla di una sorta di classifica di qualità:
- un meccanismo che prevede di individuare obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le tempistiche dei progetti di cui sono titolari le amministrazioni;
- la previsione della revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto dei punti precedenti;
- meccanismi premiali per le amministrazioni che vanteranno i migliori dati di impiego delle risorse.
Siope+ e PNC
Per eseguire tutte le operazioni del PNRR e soprattutto dei PNC, gli obblighi e i meccanismi di rendicontazione sono fondamentali. Su questo particolare punto, emerge l’importanza del sistema SIOPE+.
Leggendo la Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) della Corte dei Conti di marzo 2022, e consultando i documenti Arconet, si vede la centralità del sistema di codifica Siope nella rendicontazione dei dati.
Ne deriva una possibile difficoltà per gli enti pubblici che eventualmente non siano ancora entrati a pieno regime nel meccanismo Siope.
Allo stesso modo è evidente che anche le amministrazioni che usano da anni Siope, dovranno stare molto attente a individuare le codifiche più appropriate. È importante infatti evitare errori nelle registrazioni degli incassi o dei pagamenti collegati ai PNC. Il rischio è che salti la lettura della rendicontazione, da parte degli organismi di controllo, cosa che potrebbe compromettere la posizione in classifica.
Laureato in Fisica sperimentale (1992) e Scienze economiche (2010), Edoardo Capulli entra in Kibernetes nel 2001. In posizione di responsabilità, si è occupato prima del Servizio Clienti, poi di consulenza contabile e fiscale. In Kibernetes ha riorganizzato e messo in sicurezza la fiscalità di centinaia di clienti, oltre a condurre progetti e seguire direttamente lo sviluppo dei notiziari fiscali, lo sviluppo di prodotti editoriali e della formazione in materia.