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Sulla materia degli appalti, l’intento del legislatore è da tempo quello di scoraggiare incarichi ad operatori inaffidabili. Per questo invita le stazioni appaltanti a porre nei disciplinari ulteriori adempimenti che agevolino i controlli legati a questa casistica.

In pratica, sottolinea che nessuno vieta di mettere condizioni ulteriori nei contratti che prevedano un importante uso di manodopera. La questione gira attorno al monitoraggio dell’adempimento retributivo della catena di appalto.

Fra le diverse cautele che possono essere previste fin dall’inizio nei contratti, se ne evidenziano due:

  • la verifica preliminare del contratto sul fronte proprio della responsabilità solidale, di modo che possa generare o definire una procedura ad hoc in tal senso;
  • l’avvalersi nei contratti “labour intensive” di procedure di asseverazione contributiva della regolarità del soggetto appaltatore, ulteriore precauzione contro il rischio di un intervento solidale (ad esempio quella gestita dal Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, che rilascia un’asseverazione contributiva circa la regolarità di un soggetto).

Dopo di che, a contratto stipulato è evidente come qui giochi un ruolo chiave il Responsabile Unico del Procedimento, sia per il controllo formale dei DURC che per il monitoraggio del pagamento delle retribuzioni in capo all’appaltatore.

Il ruolo del RUP

Il RUP ha il compito di dirigere la sinergia dei diversi uffici interni all’Amministrazione. Alla segnalazione dell’inadempienza retributiva, spesso da parte delle sigle sindacali, sarà infatti proprio questa figura che dovrà:

  • invitare l’impresa al pagamento delle retribuzioni (art. 30 comma 6);
  • in caso di permanenza dell’inadempienza dovrà richiede copia delle buste paga non ancora liquidate, corredate delle informazioni legate ai tempi di utilizzo dei lavoratori nelle commesse in appalto all’Ente;
  • coordinarsi con l’ufficio del personale per calcolare l’importo complessivo dell’inadempienza da trattenere dai pagamenti alla ditta, e disporre per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi.
Come procedere dopo la chiamata in causa

A livello operativo occorre quindi procedere sia al pagamento delle retribuzioni che dei contributi ai sensi dell’art. 3, nei due commi 5 e 6 più volte richiamati.

Una procedura

Dovendo dare un riscontro pratico alla norma, occorre fare i conteggi di retribuzioni, contributi, comprensivi di oneri assicurativi, in relazione a contratti di lavori estranei all’Ente e per tempi parziali. Le esigenze di certificazione dei versamenti e delle retribuzioni corrisposte obbligano di fatto ad avvalersi dello strumento del cedolino paga. In questo modo si ottengono sia i conteggi corretti che la dimostrazione degli stessi.

Il quadro degli obblighi sembra ben chiaro dalla lettera stessa della norma, posta dall’art. 30:

  • alla conferma del ritardo di pagamento delle retribuzioni ai dipendenti di appaltatore e sub-appaltatore, il RUP scrive all’inadempiente dando 15 giorni di tempo per pagare. Ove non si sia ottenuta la soluzione, il RUP attiva il pagamento sostitutivo delle retribuzioni da parte del committente;
  • alla conferma di DURC irregolare di appaltatore e sub-appaltatore, il RUP attiva il pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi per i relativi dipendenti;
  • le somme oggetto dei pagamenti retributivi, contributivi o assicurativi, sono trattenute dagli importi impegnati verso l’appaltatore per l’opera o i servizi oggetto di appalto.

Per comodità e trasparenza, la procedura più logica sembra essere:

  1. aprire una nuova posizione matricolare Inps con i codici CSC e CA propri della società appaltatrice per riportare la contribuzione al corretto trattamento previdenziale;
  2. procedere alla creazione di un cedolino paga sul monte orario del lavoro di ogni singolo percettore di retribuzione, sulla base del trattamento contributivo corretto, definito dalla posizione testé aperta;
  3. versare la contribuzione, sia per la quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore, secondo le aliquote contributive correttamente calcolate nel cedolino;
  4. versare i contributi e le imposte tramite F24 indicando la nuova matricola INPS.

Da più parti si ricorda che i contributi versati dal committente sulle aliquote dall’appaltatore, non potranno mai essere recuperati da questi due soggetti (nei confronti dei lavoratori). Questo avviene quando l’inadempienza riguarda la sola contribuzione, essendo la retribuzione già corrisposta e di conseguenza non vi è la possibilità di recupero dal lavoratore.

Retribuzioni e solidarietà

Si marca qui una differenza molto importante rispetto ad eventuali obblighi di sostituto di imposta. Nel caso di appalti con committenti privati, l’art. 29 della legge Biagi li prevede esplicitamente. Nel caso di appalti fatti da enti pubblici si deve però fare riferimento unicamente al Codice appalti che non richiama questi obblighi per i committenti. Qui si parla solo di retribuzioni.

Ci si potrebbe chiedere se si parli di retribuzioni lorde o nette sotto il profilo fiscale. La scelta logica sembra essere la prima, tenuto conto del significato esplicito del termine ma, se si vuole, anche della risposta all’Interpello n. 33 del 2010 del Ministero del Lavoro, che spiega testualmente:

Si ritiene, inoltre, che nella nozione di retribuzione devono essere ricomprese tutte le erogazioni patrimoniali del periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta. La retribuzione, così intesa, va dunque più strettamente legata alla definizione di “reddito da lavoro dipendenti valida ai fini fiscali…”.

Ciò detto, pur apparendo logico propendere per una maggiore rispondenza delle retribuzioni lorde (parlando della quota fiscale ma chiaramente al netto dei valori previdenziali e assicurativi), rispetto alla lettera della norma, una veloce ricerca nella pratica degli enti mostra il contrario. Sono infatti numerosissime le deliberazioni, soprattutto di enti locali, che, procedendo agli adempimenti ex comma 6 dell’art. 30 del Codice degli Appalti, pagano ai dipendenti delle imprese appaltatrici le sole retribuzioni nette. È peraltro vero che nell’incertezza che aleggia sull’applicazione pratica della norma in ambito pubblico, pagare momentaneamente i netti retributivi ai lavoratori non impedisce di poter pagare eventualmente la parte restante in un secondo momento. Il caso contrario, di pagare subito il lordo, se non confermato ufficialmente, comporterebbe la difficoltà di dover attivare diverse procedure di ripetizione dell’indebito verso tutti i destinatari dei cedolini “solidali”.

Su questo aspetto, vista l’oggettiva incertezza, potrebbe essere consigliabile procedere a fare interpello alle autorità competenti, tra le quali indubbiamente il Ministero del Lavoro.

In merito all’eventuale presenza nei cedolini originali e non pagati, di importi quali trattenute varie o cessioni del quinto, o contribuzioni diverse da quelle citate in Norma, non si vede come il committente possa procedere nel modo in cui avrebbe dovuto fare il datore di lavoro. Sarà però immaginabile utilizzare il campo “Note” del nuovo cedolino “solidale” per una comunicazione generale che informi i soggetti degli aspetti particolari appena accennati, invitandoli a procedere direttamente a tali versamenti, disponendo in busta paga degli importi lordi.

Un consiglio finale sui “cedolini solidali”

È facile comprendere la difficoltà per l’Ente pubblico appaltante di occuparsi direttamente degli aspetti operativi inerenti alla gestione retributiva e contributiva del personale delle aziende appaltatrici. Difficoltà dovute alla profonda diversità dei contratti di lavoro ma soprattutto della contribuzione che ne deriva; gli interventi legislativi finalizzati ad avvicinare il mondo pubblico a quello privato non hanno prodotto effetti significativi con riferimento alle retribuzioni e alla contribuzione, che rimangono nella sostanza due mondi distinti.

Il suggerimento è di avvalersi di un soggetto specializzato nel settore, quale l’associazione di categoria o il consulente del lavoro sia nella ipotesi che già se ne occupasse ma anche quando la gestione avveniva all’interno dell’azienda inadempiente. In aggiunta potrebbe anche essere possibile farsi dare dall’appaltatore insolvente negli obblighi retributivi, copia dei cedolini originali non pagati, con allegata indicazione dei valori connessi alle operazioni svolte per il committente.

Gli enti accorti potrebbero anche far ben valutare ai loro uffici legali l’eventuale possibilità di coprire contrattualmente i costi di questa operazione, sottraendo la spesa dai compensi all’appaltatore.

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Laureato in Fisica sperimentale (1992) e Scienze economiche (2010), Edoardo Capulli entra in Kibernetes nel 2001. In posizione di responsabilità, si è occupato prima del Servizio Clienti, poi di consulenza contabile e fiscale. In Kibernetes ha riorganizzato e messo in sicurezza la fiscalità di centinaia di clienti, oltre a condurre progetti e seguire direttamente lo sviluppo dei notiziari fiscali, lo sviluppo di prodotti editoriali e della formazione in materia.

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