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Nell’attività di consulenza fiscale alle varie aziende pubbliche del comparto sanitario molto spesso vengono richiesti pareri riguardanti l’assoggettamento o meno ad IVA dei “contributi” percepiti per le attività di sperimentazione. La parola “contributi” è volutamente tra virgolette perché molto spesso questo termine è utilizzato impropriamente, senza dare il giusto peso alla sostanza dell’operazione che invece richiamerebbe meglio il concetto di “corrispettivo per prestazioni”. Ecco quindi che, nonostante sia chiaro a tutti che una prestazione di servizi a titolo oneroso è soggetta ad IVA (art. 3 DPR 633/1972), la semplice sostituzione del termine “corrispettivo” con il termine “contributo”, pur lasciando invariato il contenuto sostanziale del contratto, mette in crisi gli operatori. Ai fini IVA ovviamente non è il nome formale che possiamo dare alle cose che influisce sul regime impositivo ma è solamente la sostanza dell’operazione che determina lo stesso.

Iva e sperimentazioni: chiariamo i dubbi

Tutto questo è particolarmente vero nel caso delle sperimentazioni.

Si suole dire che, sotto il profilo fiscale, è la realtà dei fatti a definire i tipo di negozi e le fattispecie e non certo le definizioni che se ne danno. In buona sostanza possiamo chiamare un importo “contributo” ma se questo è legato in qualsiasi modo a una condizione a cui debba sottostare chi lo riceve, allora l’approfondimento fiscale si rende necessario.

Questa difficolta è inoltre duplice perché due sono le fiscalità a cui le aziende della sanità pubblica devono potenzialmente sottostare: quella sul valore aggiunto e quella sui redditi.

Perché in molti casi gli uffici delle aziende sanitarie deputati a formare i contratti si scontrano con il regime IVA delle sperimentazioni, trovando difficoltà nella corretta imputazione fiscale? Perché nonostante i contratti prevedano nella sostanza una prestazione di servizi, la parola contributi fa pensare al fatto che non ci sia un aspetto corrispettivo dell’operazione e che quindi gli importi pagati per condurre la sperimentazione siano fuori dal campo dell’IVA.

Il caso delle sperimentazioni

Generalmente i contratti riguardanti le sperimentazioni prevedono il pagamento di determinati importi condizionati all’acquisizione della proprietà dei risultati della ricerca oppure all’esclusività nella rivendita delle pubblicazioni scientifiche ottenute dalla ricerca. È chiaro che in questi casi è presente una prestazione di servizi a titolo oneroso, anzi, tale aspetto è immediatamente percepibile, basta porsi questa domanda: Chi eroga gli importi lo farebbe a prescindere dall’ottenimento di qualcosa in cambio, ad esempio i risultati della ricerca?

Attenzione però: questo non significa che in ogni caso gli importi ricevuti per condurre una sperimentazione sono soggetti ad IVA, basta pensare all’erogazione di un contributo (questa volta di nome e di fatto) senza che l’altra parte pretenda una controprestazione in cambio.

Quando un contributo è un vero contributo? Un vademecum

Il tema di capire bene quale sia la vera natura di un cosiddetto “contributo” è affrontato molto bene nella Circolare 34/2013 “Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi” pubblicata dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate il 21 novembre 2013. Questa circolare è spesso allegata i pareri che rilasciamo a riguardo nei servizi di assistenza fiscale.

Nel testo, peraltro neppure troppo lungo (se ne consiglia la lettura in quanto utile documento di prassi per capire se si parla di contributo o di corrispettivo), si specifica che “Ad esempio, si è ritenuto sussistente un rapporto sinallagmatico ogni qualvolta la proprietà dei risultati della ricerca ovvero la proprietà dell’opera finanziata sia trasferita in tutto o in parte all’ente finanziatore”. Nonostante queste indicazioni qualcuno potrebbe comunque avere delle perplessità sull’assoggettamento IVA di alcuni importi pagati per portare avanti delle sperimentazioni, magari perché la stessa è siglata tra due enti pubblici? O Magari perché non ha fini di lucro? Queste due caratteristiche non fanno alcuna differenza ai fini IVA.

Esperto fiscale Area Sanità di Kibernets | Website | + articoli

Sono nato a Pontedera (PI) nel 1990, dal 2017 sono iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa e al Registro dei Revisori Legali.
Prima di entrare in Kibernetes, nel 2019, ho lavorato in uno studio di un commercialista. Nel Gruppo mi occupo di assistenza fiscale nell'Area Sanità, dove curo la consulenza fiscale alle ASL e le ASO. Mi occupo inoltre dello svolgimento delle sessioni di formazione in ambito fiscale e dell'uscita della newsletter fiscale settimanale.