C’è una problematica che coinvolge i molti enti che hanno ricevuto erogazioni di acconti sui contributi per i progetti Pnrr a fronte dei quali, nell’esercizio 2022, avevano registrato l’accertamento e il correlato ordinativo di incasso, ma nella spesa non sussistevano le condizioni per la registrazione dell’impegno. Si tratta ora di stabilire la procedura corretta per utilizzare, fin da subito, i contributi Pnrr incassati ed iscrivere le somme nel bilancio di previsione 2023/2025 senza dover attendere l’approvazione del rendiconto 2022. Tali somme infatti possono essere immediatamente utilizzate anche nel caso in cui, non avendo generato Fpv, siano confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato anche se “presunto”.
In primo luogo si rende necessaria l’approvazione da parte della giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto comprensivo dell’allegato A/2. Si potrà poi far riferimento all’articolo 187, comma 3 del Tuel: Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
Ci si trova ora di fronte a due possibilità a seconda che il bilancio di previsione 2023/2025 sia stato o meno approvato.
Nel primo caso potrà essere utilizzata la parte vincolata relativa alla casistica in oggetto predisponendo una variazione disposta dai dirigenti o, in assenza di regolamentazione interna, dal responsabile finanziario.
Qualora ci si trovi in esercizio provvisorio è richiesta innanzi tutto la predisposizione di una relazione da parte del dirigente competente che attesti l’esigenza di assicurare la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione causerebbe danno per l’ente. Anche questo aspetto è definito dal già citato articolo 187, comma 3 del Tuel. Successivamente potranno essere adottate le opportune variazioni, che sono di competenza della giunta, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel.
Anche per gli enti in disavanzo, l’articolo 15, comma 3, del Dl 77/2021 consente l’impiego delle risorse ricevute per l’attuazione del Pnrr e del Pnc che, a fine esercizio, confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018.
Laureato in Economia Aziendale, Indirizzo Matematico all'Università "Ca' Foscari" di Venezia, è il Responsabile e coordinatore del team di esperti per l'Area Contabile Kibernetes.
Formatore abilitato dal FUAP, è stato docente ai Master MIMAP dell'Università Tor Vergata. È autore di diversi articoli specialistici pubblicati su Italia Oggi e IlSole24Ore.