• 4minuti del tuo tempo per leggere questo articolo

C’è la possibilità di una riduzione dell’aliquota IRES sui redditi dei presidi ospedalieri delle Asl. Al momento si tratta solo di uno spiraglio ma gli auspici sono buoni. La Circolare 15/E del 17 maggio di quest’anno dell’Agenzia delle Entrate infatti va in questa direzione, limitatamente ai redditi dei presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali.
Seppur ribadendo più volte che tale agevolazione non si applica alle Aziende Sanitarie Locali, nella Circolare viene altresì ribadito che i soppressi enti ospedalieri, ossia coloro che godono soggettivamente delle disposizioni dell’art. 6, comma del DPR 601 del 1973, coincidono sia con le attuali Aziende Ospedaliere che con i Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali. È questa equiparazione che farebbe pensare a un’apertura alla possibilità di ridurre l’aliquota anche per le Aziende Sanitarie limitatamente ai redditi prodotti da questi presidi. Tuttavia, da una attenta lettura della Circolare rimangono dei dubbi sulla reale possibilità di applicare l’agevolazione anche ai presidi ospedalieri delle ASL.

I dubbi che emergono dalla lettura della circolare
Dapprima la Circolare prova a fare chiarezza sui requisiti necessari per l’applicabilità dell’agevolazione. I requisiti sono due: il primo di carattere soggettivo e il secondo legato a un giudizio di “meritevolezza” e quindi all’attività svolta dell’ente, che deve avere una spiccata rilevanza della utilità sociale.
Per la fruizione del beneficio non è sufficiente essere compresi tra i soggetti previsti dall’art. 6 del DPR ma è necessario che l’attività svolta dall’ente in via sostanziale sia “meritevole” dell’agevolazione. Fin qui, parrebbe non esserci alcun dubbio, alla luce del fatto che la norma fa riferimento ai vecchi enti ospedalieri che, come detto, oggi sono le Aziende Ospedaliere e i Presidi ospedalieri delle ASL e che le attività tipiche svolte da entrambi (ricovero e cura degli infermi) rientrano tra quelle “meritevoli” del beneficio.
Tuttavia, la Circolare, nella forma in cui è stata predisposta non prescrive con certezza la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per le Aziende Sanitarie Locali seppur limitatamente ai redditi prodotti dai presidi ospedalieri. Infatti, l’unico intervallo nel quale sembrerebbe esserci uno spiraglio in tal senso si rinviene nell’ultimo periodo del paragrafo 3.1 “Aziende Ospedaliere” e “presidi ospedalieri” di natura pubblica dove si dice chiaramente che: “Alla luce delle norme succedutesi a partire dalla riforma del 1978, si deve ritenere che la disciplina di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 601 del 1973 conservi la propria efficacia limitatamente alle ‘aziende ospedaliere’ e ai ‘presidi ospedalieri’ delle Aziende Sanitarie Locali (ex Unità Sanitarie Locali) di natura pubblica, nei quali sono confluiti i vecchi ‘enti ospedalieri’, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, della richiamata legge n. 132 del 1968”.
Al contrario, invece, nel paragrafo 3.2 Aziende Sanitarie Locali non vi è alcun richiamo alla possibilità di usufruire dell’aliquota ridotta per i presidi ospedalieri ma si ribadisce con forza che per le Aziende Sanitarie Locali l’agevolazione non è prevista in quanto non equiparabili ai soppressi enti ospedalieri.
In ogni caso, anche volendo considerare quanto detto come una mera scelta stilistica della circolare ad una più attenta lettura permangono dei dubbi sull’applicabilità. Infatti, seppur nel paragrafo 3.1 viene definito che l’art. 6 del d.P.R. 601/73 conservi la propria efficacia, sia per le AO sia per gli ospedali ASL, tale affermazione è circoscritta, dalla stessa circolare al solo comma 1, lettera a).
Il dubbio, invece, nasce in merito al rispetto del comma 2 del medesimo art. 6 del DPR 601 del 1973, in nessun caso menzionato dalla Circolare 15/E del 17/05/2022. Il comma 2 recita come segue: “Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica”
È evidente che il Presidio Ospedaliero delle ASL non ha una propria personalità giuridica in quanto è l’Azienda Sanitaria Locale nel suo complesso ad averla. Pertanto, non è chiaro, in quanto non specificato, se il suddetto comma 2 si possa considerare rispettato nel caso in cui sia l’Azienda Sanitaria Locale ad avere autonoma personalità giuridica all’interno della quale confluisce il Presidio Ospedaliero o se, tale situazione comprometta la possibilità di usufruire dell’aliquota ridotta al 50% per i redditi prodotti dai Presidi Ospedalieri delle ASL.
In quest’ultima, non auspicata ipotesi, il quadro normativo ad oggi in vigore resterebbe invariato senza alcuna soluzione alla disparità a livello impositivo su attività svolte da soggetti con personalità giuridica pubblica che perseguono le stesse finalità ovvero un diverso trattamento fiscale sui redditi prodotti dalle Aziende Ospedaliere rispetto a quelli prodotti dai Presidi Ospedalieri delle ASL.
D’altronde, laddove questo diverso trattamento fosse confermato, non si comprenderebbe quale siano, in concreto, i Presidi Ospedalieri delle ASL espressamente richiamati nel paragrafo 3.1, ultimo capoverso della sopra citata circolare, che possano beneficiare dell’aliquota IRES ridotta al 50%.

+ articoli