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Il ruolo della Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) è sempre più importante, rappresenta infatti la base di calcolo di numerosi indicatori. Basta pensare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il quale la PCC è stata identificata come base di calcolo per la misurazione degli indicatori propedeutici al raggiungimento degli obiettivi necessari all’affidamento delle risorse. Non solo, attraverso gli indicatori calcolati da PCC vengono definite le percentuali necessarie all’accantonamento in bilancio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC). La PCC è rilevante anche per gli enti del SSN, per cui rappresenta la base di calcolo per la definizione delle percentuali necessarie al riconoscimento dell’indennità di risultato ai dirigenti.

PCC e PNRR
Argomento di estrema attualità riguarda proprio il PNRR, che definisce obiettivi precisi necessari all’assegnazione delle risorse. Tra le riforme che l’Italia che si è impegnata a realizzare, c’è quella relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, che prevede il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024. Al fine della verifica di questi indicatori è stata definita la PCC come piattaforma base di misurazione.

La relazione con in FGDC
Questi indicatori, oltre ad essere propedeutici per l’assegnazione delle risorse del PNRR, definiscono anche la percentuale di stanziamento al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali nella parte corrente del proprio bilancio. Al riguardo, si sottolinea che gli enti sono sempre tenuti a variare il proprio bilancio per stanziare il FGDC, compreso il bilancio gestito nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio.
Per le medesime finalità, a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 e dal rendiconto 2022 degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria, nell’allegato riguardante l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, è stata inserita un’apposita voce dedicata al FGDC, che riporta l’andamento di tale accantonamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’esercizio.
Per ridurre la percentuale di accantonamento l’ente dovrà dimostrare di aver abbattuto il proprio debito residuo e anche di rispettare i tempi di pagamento delle fatture.

Stock del debito residuo
Relativamente all’indicatore dello stock del debito residuo, limitatamente agli anni 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche possono elaborarlo sulla base dei propri dati contabili, dovranno però trasmettere al sistema PCC la comunicazione relativa allo stock dei debiti residui scaduti e non pagati relativi ai due esercizi precedenti, previa verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Questo non esonera dall’allineamento e mantenimento costante di una situazione quanto più veritiera e in linea con la propria contabilità.

L’AreaRGS
Per agevolare il monitoraggio degli indicatori, a partire dai primi mesi del 2022 la Ragioneria Generale dello Stato ha realizzato la nuova piattaforma dei servizi AreaRGS. A ribadire l’importanza di tali indicatori a novembre saranno migrate in AreaRGS tutte le funzionalità di gestione dei documenti contabili, trasferimenti e consultazione dei dati per la simulazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti.
Un importante novità riguarda la definizione in tempo reale della quantificazione dello stock del debito e dell’indicatore di tempo medio ponderato di ritardo aggiornato anche per l’esercizio in corso. Questo consente di verificare e monitorare costantemente a quanto ammonta il debito residuo dell’amministrazione e soprattutto di monitorare i tempi di pagamento delle fatture commerciali. Da tali adempimenti non sono esclusi gli enti del SSN.

Obblighi per gli enti del SSN
Infatti, l’articolo 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018 dispone che, per gli enti del SSN che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato.
La quota dell’indennità di risultato condizionata all’obiettivo non può essere inferiore al 30%.
Lo scaglione di percentuale varia in base ai due indicatori già precedentemente descritti e misurati tramite la PCC: stock del debito commerciale residuo e indicatore di ritardi nei pagamenti. Maggiore sarà quest’ultimo minore sarà la percentuale riconosciuta.
Il successivo comma 865 ha disposto, inoltre, che le regioni trasmettano al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione in merito all’applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione costituisce adempimento anche ai fini dell’accesso alla quota premiale del finanziamento sanitario a carico del bilancio dello Stato.
Viene inoltre richiesto alle regioni di verificare lo stato di acquisizione delle fatture elettroniche presenti nella PCC per ciascun anno oggetto di verifica. Il Tavolo tecnico verifica periodicamente l’attuazione della normativa per gli enti del SSN che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente.
Sta diventando quindi sempre più importante il monitoraggio e l’allineamento dei dati contabili all’interno della PCC per non incorrere in sanzioni disposte a livello di disponibilità di risorse per le PA e in restrizioni alle quote di risultato per gli enti del SSN.

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