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Mentre prosegue la fase della candidatura agli avvisi di finanziamento pubblicati dal Ministero della Transizione digitale sulla piattaforma PADigitale2026, con la recente pubblicazione di nuovi avvisi e la partecipazione di oltre l’80% degli enti pubblici aventi diritto, per molti comuni è già scattato il conto alla rovescia per la scelta dei fornitori.
All’interno di ogni singolo avviso infatti è riportato un cronoprogramma con dei tempi specifici da rispettare, dalla data di notifica del decreto, per la contrattualizzazione del fornitore e la conclusione delle attività. Con la pubblicazione del decreto di finanziamento inizia la fase implementativa dell’avviso, ben più complessa e articolata, non priva di insidie, in cui la scelta di fornitori qualificati sarà determinante per garantire il raggiungimento degli obiettivi.

I processi da compiere
Per meglio capire l’importanza di questa delicata fase esemplifichiamo i singoli processi a cui gli enti sono chiamati ad adempiere:
– individuare il RUP;
– censire i cosiddetti “bisogni” che successivamente dovranno essere tradotti in progetti da parte dei partner tecnologici;
– scegliere un fornitore capace di rispettare i requisiti, le condizioni e i tempi di fornitura richiesti dai bandi;
– predisporre un adeguato impianto contabile per una più immediata e corretta contabilizzazione del progetto;
– predisporre una “cabina di regia“ che di concerto con RUP e il fornitore inviino al Ministero, attraverso il portale PADigitale2026, con cadenza mensile, il monitoraggio delle attività per ogni progetto finanziato;
– attendere la validazione del progetto che sarà rilasciata dal Ministero a seguito del raggiungimento di specifici obiettivi predefiniti per ottenimento dei fondi richiesti ampiamente documentati;
– predisporre la liquidazione del fornitore subito dopo la validazione.

Se è vero che gli attori principali del procedimento possono essere identificati nel RTD, nel segretario comunale, nell’ufficio di ragioneria e naturalmente negli amministratori comunali, è altrettanto vero che la complessità degli adempimenti appena evidenziati pone al centro del processo analizzato un’altra figura altrettanto importante: il fornitore.

Il ruolo del fornitore
Gli enti sono liberi di scegliere un unico fornitore o più fornitori tra i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dal codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti ambientali DNSH (Do Not Significant Harm) richiesti dal Regolamento sul Recovery Fund, che prevede che tutti gli interventi inseriti nel PNRR nazionale non arrechino nessun danno significativo all’ambiente (approfondiamo l’argomento a pagina 20 con un pezzo firmato da Andrea Dell’Ova, ndr).
Non c’è spazio dunque per le vecchie logiche del passato, che hanno visto gli enti spesso riporre la scelta su un unico fornitore, per paura di interferire con il normale funzionamento dei processi interni, contribuendo di fatto a generare posizioni di monopolio a danno della libera concorrenza.
Una prassi che lo stesso legislatore ha deciso di arginare, ponendo tra i principi fondamentali di PADigitale2026 l’interoperabilità, che impone ai servizi legati al digitale e agli applicativi coinvolti di scambiare informazioni tra loro anche se appartenenti a fornitori diversi.
Sono queste tutte condizioni non derogabili, utili a promuovere una collaborazione tra pubblico e privato, e tra privati stessi, e orientate a far emergere tutte quelle aziende impegnate a valorizzare il proprio know-how, mediante investimenti in ricerca e sviluppo, spesso assumendo nuove risorse, al fine di offrire agli enti l’adeguata competenza di cui necessitano e di erogare la fornitura nei tempi imposti dai bandi.
In questo campo non privo di insidie sono i comuni a individuare i loro fornitori, ma la loro scelta inciderà in modo significativo a trasformare un “Potenziale Finanziamento” in un “Reale Finanziamento”, annullando o meno il rischio di un eventuale revoca dello stesso, che diventerebbe per l’ente elemento di contenzioso e di debito fuori bilancio.

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