Le ingenti risorse provenienti dal PNRR stanno impegnando gli enti locali in un grande sforzo di programmazione strategica. II due principali driver per un esito efficace degli investimenti PNRR sono la loro programmazione/progettazione e la rendicontazione. In entrambi casi la componente fiscale Iva deve essere attenzionata.
Alcune domande preliminari
Già in fase di programmazione è doveroso porsi alcune domande:
• “il bene/servizio che sto costruendo verrà gestito in economia, in appalto o in concessione?”
• “In base all’articolazione fiscale Iva dei miei servizi il bene finanziato dal PNRR è inglobato in un sezionale appositamente individuato da uno specifico codice ATECO in cui confluiscono più servizi univocamente imponibili o esenti?” “Quindi posso dichiarare fin d’ora la totale detrazione o l’assoluta indetraibilità dell’imposta sostenuta?”
• “Nel caso di compresenza di servizi imponibili ed esenti, quindi di un pro rata di detraibilità già esistente, quali valutazioni prospettiche sono tenuto ad effettuare?”
• “Quale organizzazione (risorse umane, finanziarie, mezzi strumentali, etc.) si sono progettate a supporto dell’investimento che deve essere portato a compimento obbligatoriamente nei prossimi tre anni?
Queste sono solo alcune delle valutazioni da effettuare preliminarmente ma sulle quali gli enti devono interrogarsi indefettibilmente per definire se e quanta Iva sia detraibile e/o quanta Iva invece generi per loro un costo, in quanto parzialmente o totalmente indetraibile.
Gestire l’uso promiscuo
Preso atto che la linea di finanziamento non pregiudica la detrazione dell’Iva sul bene/servizio finanziato, ciò che gli enti devono effettuare ex ante è la valutazione della destinazione tra sfera commerciale o istituzionale, oppure definire se il bene sia destinato ad un utilizzo promiscuo (ex articolo 19-ter DPR633/72).
Nel caso in cui un bene è destinato ad essere impiegato in parte per l’attività commerciale e in parte per l’attività principale (istituzionale), la detrazione è ammessa in proporzione alla parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.
Si tratta in pratica di una riaffermazione del principio contenuto nell’articolo 19 comma 2 DPR 633/72, che dichiara detraibile solo l’Iva assolta su acquisti riferibili ad operazioni assoggettate ad Iva. Alla base di tale modalità di detrazione, occorrerà fare riferimento a criteri di utilizzo di un bene che siano coerenti e dimostrabili con la natura dei servizi acquistati. Non si ha una specifica norma che detta regole di calcolo del criterio oggettivo, ma si rimanda al contribuente la scelta di quelli più appropriati alle diverse situazioni. Per l’eventuale controllo da parte degli organi competenti, viene imposto solo che i criteri adottati siano oggettivi.
Il contribuente quindi dovrà effettuare una valutazione prospettica, in sede di acquisto, del futuro impiego dei beni, al fine di determinare in quale misura l’impiego stesso si collegherà ad operazioni soggette al tributo e in quale misura, invece, in operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta, in modo da calcolare in definitiva, la quota d’imposta detraibile.
La detrazione prospettica
Quindi, atteso che per determinare la detraibilità anticipata dell’Iva la scelta organizzativo/gestionale deve essere chiara ex ante, agli uffici viene in soccorso il principio della detrazione prospettica: se il bene verrà impiegato in operazioni in cui l’ente risulti soggetto passivo d’imposta, questo comporterà la legittima detrazione (totale o parziale in base a quanto anticipato in precedenza) dell’Iva sugli acquisti.
In altre parole, il diritto alla detrazione spetta anche per gli acquisti di beni utilizzati nella predisposizione delle strutture necessarie ad esercitare un’attività che prospetticamente darà luogo ad entrate per le quali l’ente locale si configura come soggetto passivo d’imposta.
Beni di univoca destinazione
Si tenga presente che un bene strumentale, con un’univoca destinazione (mensa scolastica, piscina, palazzetto, ecc.), una volta assolti i requisiti della territorialità (ubicato sul territorio italiano) e oggettività (strumentalità diretta senza radicali trasformazioni), e una volta soddisfatto l’imperante requisito soggettivo (ex articolo 4 DPR633/72), non vi è dubbio che possa essere considerato a destinazione commerciale. E questo comporta la piena detrazione Iva derivante dai fondi del PNRR ad esso destinati.
La rendicontazione
Determinato l’uso del bene è giusto prestare attenzione anche al tema della “rendicontazione”. Una plausibile soluzione che abbia come finalità la rendicontazione fiscale della gestione corretta della fiscalità, potrebbe essere quella della tenuta di un dossier (extra contabile), che dimostri per ogni acquisto impiegato nella costruzione del bene finanziato dal PNRR quanta Iva sia stata versata nella sfera istituzionale (codice tributo 620E/6040) e quanta invece sia stata attratta alla sfera commerciale.
Memori di un trascorso, si può ipotizzare come possibile soluzione quella di considerare ex ante il cespite come afferente alla sfera commerciale, effettuare prudenzialmente il versamento dell’Iva con il codice tributo 620E/6040 (sfera istituzionale) e nel momento in cui si mette in esercizio il cespite, in una prospettiva di rigorosa applicazione del principio di detrazione prospettica, si recupererà il versamento effettuato inizialmente come istituzionale, scomputando l’importo versato in eccesso, dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, l’ente territoriale dovrà effettuare in regime di split payment, avendo cura di evidenziare l’avvenuta compensazione nei propri documenti contabili. Il maggior versamento dello split payment istituzionale si configura come un diritto al rimborso di cui all’art. 2033 del codice civile, potendosi utilizzare altresì la compensazione prevista dall’art. 1241 c.c. (l’interpello n. 904-1874/2016 a cui ha dato risposta la Direzione Regionale della Lombardia).