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La materia tributaria è storicamente caratterizzata da notevole complessità, che si traduce molto spesso in incertezza e difficoltà di applicazione. Del resto, non sempre è possibile disciplinare nel dettaglio le tantissime casistiche che possono verificarsi nell’attuazione “pratica” della legge. In una simile cornice, gli enti impositori in alcuni casi non hanno la possibilità di applicare normative specifiche e sono “costretti” a fare ricorso a pronunce giurisprudenziali e note esplicative, nonché in extrema ratio, a prassi, consuetudini e buon senso. Grande importanza rivestono anche i regolamenti comunali in materia di tributi locali, redatti nell’esercizio della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 52, d.lgs. 446/1997, che in materia di entrate proprie si spingono fino a prevalere sulle norme legislative specifiche, fatti salvi i limiti espressamente imposti dalla legge.
Nell’ultimo periodo molto si è dibattuto in merito al riconoscimento delle esenzioni IMU previste per lo svolgimento diretto nell’immobile di attività istituzionali. Ai sensi del comma 759 lett. a) della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), istitutiva della cosiddetta “nuova IMU”, sono esenti dall›imposta gli immobili posseduti dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La successiva lettera g) del medesimo articolo stabilisce una esenzione ad hoc per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, che siano destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Nella categoria degli enti non commerciali sono ricompresi tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non svolgono in via principale attività commerciali; tra questi possiamo annoverare gli enti ecclesiastici, le fondazioni, i comitati, le associazioni, i consorzi, i circoli, ecc.

Gli adempimenti dichiarativi
Particolare attenzione va rivolta agli effetti connessi agli adempimenti dichiarativi. Sull’argomento occorre infatti precisare che per quanto riguarda l’applicazione di norme agevolative, in deroga al regime impositivo ordinario, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio è in carico al contribuente stesso, tenuto a trasmettere all’Ente la dichiarazione corredata di tutta la documentazione richiesta da legge e regolamenti. Infatti, le norme tributarie che stabiliscono le agevolazioni si configurano come una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria e hanno quindi natura speciale. Risultano per questo norme di stretta interpretazione che non possono trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento, con il conseguente divieto di ricorrere all’interpretazione analogica e estensiva.
La richiamata legge 160/2019 disciplina inoltre i criteri con cui tali adempimenti dichiarativi devono essere esperiti. Per gli enti non commerciali, richiamati nella lettera g) del comma 759, il legislatore ha stabilito un’ulteriore disciplina specifica, prevedendo la presentazione della dichiarazione con frequenza annuale (e non episodica), con modalità esclusivamente telematiche entro il 30 giugno dell›anno successivo.

La tassa sui rifiuti
Con riferimento alla Tassa Rifiuti, l’obbligo dichiarativo è espressamente previsto nei regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione di inizio, variazione e cessazione, la cui scadenza è fissata dai termini ordinari di legge al 30 giugno dell’anno successivo.
Allo stesso tempo sono tenute alla trasmissione della dichiarazione coloro che intendano richiedere il riconoscimento di riduzioni, agevolazioni e esenzioni. In particolare, è prevista una disciplina specifica per le utenze non domestiche che dimostrino la produzione di rifiuti speciali, non conferibili tra i rifiuti urbani. Tale fattispecie determina l’applicazione di una riduzione della tariffa variabile rapportata alla superficie di riferimento, secondo i criteri e le modalità definiti opportunamente nel regolamento comunale.

Omessa dichiarazione: effetti
In queste settimane ci si interroga sugli effetti dell’omessa dichiarazione, con particolare riferimento all’obbligo di presentazione per il riconoscimento di un’agevolazione.
L’annosa questione si concentra sulla natura dell’obbligo: il mancato adempimento opera o meno a pena di decadenza? Infatti, la previsione di un termine a pena di decadenza comporta che l’omessa presentazione entro il termine determini la perdita del diritto al beneficio, andando oltre il mero titolo costitutivo.
La normativa della nuova IMU prevede espressamente l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza soltanto in tre casi specifici: beni merce, alloggi sociali e abitazioni di militari. In tutte le altre casistiche riscontriamo dunque la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore. Recentemente la Corte di Cassazione si è finalmente espressa sulla materia, stabilendo che “il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è un principio generale del diritto tributario”. Certamente, una pronuncia di questo tipo spalanca le porte ad un rafforzamento delle attività di controllo effettuate dagli Uffici Tributi, finalizzate all’emersione e al contrasto dei fenomeni evasivi e elusivi, che potranno essere estese con maggiore attenzione al controllo dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni.

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Esperto in gestione dei Tributi locali