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Nella stragrande maggioranza dei casi, ricevere una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate non è un evento cui segue un sorriso spontaneo. A maggior ragione se dietro un non declinabile “invito” a presentare documentazione si cela in realtà un vero e proprio accertamento fiscale, e il malcapitato contribuente non potrà fare altro che accettare l’antico significato latino della parola “invitus” (contro voglia, suo malgrado) e subirne le conseguenze.
Neppure gli Enti sfuggono a questa logica.
Ma una comunicazione non è una sentenza passata in giudicato, non significa nemmeno che la violazione sia stata commessa. E questo è vero soprattutto quando si sa che la fiscalità è stata gestita in modo corretto.

Lo split payment
Con l’intento di contrastare l’evasione, nel 2015 è stato introdotto in Italia il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), tutt’ora vigente in forza di proroghe concesse dalla Commissione Europea in deroga a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Nell’obbligo di versamento dell’IVA a debito, nelle forniture in cui il committente/Ente locale si manifesta come soggetto istituzionale, rectius soggetto inciso, subentra proprio quest’ultimo. Soggetto passivo di imposta resta il fornitore/commissionario, ma gli enti vengono investiti del ruolo di soggetti responsabili e titolari dell’obbligo di versamento dell’imposta in vece del titolare del debito che, appunto, resta il commissionario, cioè il fornitore. Nessuna soggettività passiva IVA viene traslata (DM 23/01/2015; Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2015).
Da subito gli enti hanno provveduto con grande cura e responsabilità ai suddetti adempimenti, interpretando correttamente il ruolo di “garanti” del gettito IVA atteso dall’Erario. Per quest’ultima ragione, l’attività ispettiva dell’Agenzia delle Entrate nei loro confronti, specificatamente nel contesto sopra descritto, è stata finora mirata e circostanziata a casi che manifestavano condizioni giustificative della suddetta verifica.

Gli accertamenti
Non bisogna però dimenticare che accanto all’attività istituzionale gli enti operano anche nella sfera commerciale. Si pensi, solo per fare qualche esempio, a tutti quei beni di proprietà comunale, come palestre, piscine, mense scolastiche, palazzetti dello sport, ecc., che se gestiti in una logica di privativa, e qualora provochino distorsioni della concorrenza, siano attratte alla destinazione commerciale.
O ancora, si pensi a quei beni di uso promiscuo, istituzionale e commerciale, la cui detrazione è ammessa solo per la quota imputabile alla sfera commerciale del suo utilizzo.
In questi ambiti l’Agenzia delle Entrate svolge la sua funzione di vigilanza e ispettiva in modo più attento.

È in questo contesto che vanno lette le comunicazioni che l’Agenzia sta inviando ai comuni sulla corretta applicazione dello split payment per tutti i periodi di imposta non ancora prescritti. Diverse Direzioni provinciali, infatti, hanno provveduto alla notifica ai comuni del distretto di loro competenza di una richiesta formale di esibizione documentale: fatture emesse e ricevute, registri Iva, prospetto di raccordo delle liquidazioni effettuate e dei versamenti eseguiti sono i documenti ufficialmente richiesti. Non è raro che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate richiedano anche giornale dei mandati e delle reversali e liquidazioni periodiche e annuali.

I timori
Comunque, non c’è dubbio che un controllo da parte dell’Agenzia crei un allarme e un conseguente stato di tensione tra i dipendenti dell’ente preposti alla gestione fiscale al momento del ricevimento dell’avviso.
Per questo è importante sottolineare le potenziali criticità riguardanti le operazioni effettuate su quei beni di uso promiscuo istituzionale e commerciale, come accennato prima. Per questo è importante tenere traccia di tutta la documentazione (come ad esempio contratti, criteri oggettivi di calcolo) che giustifica la commercialità dei servizi trattati come tali dall’ente, sia quelli che lo sono al 100%, sia quelli utilizzati promiscuamente. In fase di impostazione dell’Iva e quindi di gestione fiscale, tali documenti saranno stati analizzati, e saranno gli stessi che l’agenzia richiede a dimostrazione delle scelte fatte dall’ente.

La soluzione
Se si escludono gli esecutori e i responsabili locali e nazionali delle “ispezioni”, nessuno ha o può avere elementi per addentrarsi nelle attività dell’Agenzia. Ad oggi il contesto tecnologico è tale per cui l’Agenzia dispone già dei dati e delle informazioni che permettono ampi controlli “da remoto”. Tali riscontri e parametri giustificano il tenore delle verifiche, e il contribuente, sia esso privato cittadino o ente locale, è solo tenuto a dimostrare la bontà delle scelte operate.

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