Come per gli anni scorsi, le Aziende Sanitarie pubbliche dovranno compilare il quadro IK del modello di dichiarazione IRAP 2021. Per la sola attività commerciale, il D.Lgs 446/97 prevede la possibilità di calcolare la base imponibile con il metodo del valore della produzione. In tal senso, per tutti gli enti pubblici non commerciali che useranno questa possibilità si configurerà il cosiddetto “metodo misto” derivante dalla copresenza di due metodologie: retributivo per le attività non commerciali e valore della produzione per quelle commerciali.

La Sezione I – Quadro IK

La Sezione I del quadro IK è relativa alla determinazione della base imponibile calcolata con il metodo retributivo. Tra il rigo il rigo IK1 e IK3, la sezione accoglie tutte le retribuzioni ed i compensi imponibili erogati nel 2020 (Metodo retributivo secondo il principio di cassa), sui quali è calcolata un’aliquota del 8,5%.
È utile ricordare che in caso di distacco di personale, le relative retribuzioni concorrono a formare la base imponibile IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato. Tali retribuzioni assumono rilievo in IRAP nel momento in cui il distaccatario eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante. Di riflesso, il soggetto distaccante non dovrà versare IRAP con riferimento al personale distaccato presso terzi.
Concorrono alla formazione della base imponibile anche le retribuzioni relative al personale assunto con contratto di lavoro interinale. Anche in questo caso, il momento impositivo coincide con il pagamento all’agenzia interinale.
Il rigo IK4 contiene le possibili deduzioni. La più diffusa è quella ascrivibile al rigo IK4 col.2, ossia la deduzione del personale disabile ai sensi dall’articolo 1 della legge 68/99 ovvero dall’articolo 5 della legge 482/68.
Tuttavia, l’art. 11 del D.Lgs 446/97 prevede anche un’altra deduzione di notevole rilievo, cioè quella relativa ai contributi INAIL. Tale deduzione è stata contestata fin dall’inizio dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale non si tratta di una deduzione prevista per il metodo retributivo. Una serie di sentenze della Sezione V della Cassazione, dal 2017 in poi, hanno però tutte univocamente definito come “prive di senso” le argomentazioni dell’Agenzia. Tuttavia, il modello IRAP2021 non prevede un rigo ad hoc per questa deduzione. Vi sono però due possibilità: sottrarre la deduzione nei righi da IK1 a IK3 oppure inserirla nel rigo IK4 sommandola, ad esempio, alle deduzioni per disabili. Questa seconda opzione riteniamo essere migliore, perché prevede l’esposizione totale degli imponibili e l’esposizione totale delle deduzioni.

Sezione II – Quadro IK

Nella sezione II dovranno essere indicate, per le attività commerciali, le componenti positive e negative di reddito secondo il Metodo del valore della produzione netta, di cui all’art. 5 del D.Lgs 446/97. La base imponibile sarà formata dalla differenza tra le componenti positive e negative, alla quale saranno sottratte le deduzioni effettuabili.
Tale sezione è possibile solo qualora l’ente abbia attivato l’opzione e in presenza di una contabilità separata delle attività commerciali ai fini delle imposte sui redditi. L’opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell’articolo 5 può riguardare anche soltanto una delle attività esercitate. È importante ricordare che ai fini dell’IRAP non tutti i costi commerciali possono essere portati in deduzione dai ricavi. Occorre per questo far riferimento stretto all’art. 5 del D.Lgs. n.446/1997. Ad esempio, tra i costi storicamente indeducibili si trovano quelli del personale (voce B9 del CE), le erogazioni liberali, gli interessi passivi.
Una piccola rivoluzione è stata introdotta dal 2015 con la possibilità di dedurre almeno il costo del personale assunto a tempo indeterminato impiegato in attività commerciali. Questa deduzione non figurerà tra le componenti negative ma tra le altre deduzioni previste nel rigo IK20. Lo stesso principio vale per le altre deduzioni previste nel rigo IK20, come quelle per il personale disabile previste nella colonna 3.

Quadro IR

Qui si opera la ripartizione regionale della base imponibile. Il quadro si compone di quattro sezioni. Le prime due sono relative alla base imponibile, calcolata con il metodo della produzione netta. Nella prima avviene effettivamente la ripartizione territoriale, mentre nella seconda si inseriscono i dati concernenti i versamenti, rilevando il credito o il debito di IRAP commerciale. La sezione III è quella relativa alla ripartizione regionale della base imponibile calcolata con il metodo retributivo. Qui sono individuati il valore dell’imposta, riepilogati i versamenti di IRAP istituzionale, gli eventuali crediti ed è determinato l’importo a credito o a debito.
È importante ricordare che i crediti recuperati dalle nuove dichiarazioni integrative ultra annuali (dette “lunghe”) previste dal DL 193/2016, trasmesse nel 2020 e relative agli anni fiscali dal 2015-2018, si sommano direttamente nel rigo IR23 al campo 14, dopo essere comunque stati esposti nell’apposita sezione del quadro IS.

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