Superato abbondantemente il primo semestre 2021, lo sguardo degli uffici ragioneria è già rivolto al prossimo esercizio e di conseguenza alle novità che dovranno gestire. Sono tre i principali temi che i comuni dovranno affrontare: la gestione contabile e di rendicontazione degli interventi legati al PNRR, l’applicazione delle novità introdotte dal XIII decreto di aggiornamento del Dlgs. 118 e la “nuova” certificazione Covid (riferita al 2021).

PNRR e gestione contabile

Il PNRR può essere visto come il Documento Unico di Programmazione dell’Italia. In quest’ottica, anche gli enti territoriali hanno un ruolo centrale nella programmazione degli interventi, in quanto “soggetti attuatori”. Molte attività saranno in carico agli uffici tecnici che dovranno proporre e gestire la realizzazione di opere specifiche. Tuttavia, una volta partiti i progetti occorrerà una nuova visione nella loro gestione contabile, perché molta enfasi viene posta sul loro monitoraggio a più livelli.
Già con la programmazione e gestione 2022/2024 si dovrà prendere in considerazione di mettere in atto criteri di classificazione del bilancio e della movimentazione contabile che consentano di estrapolare con immediatezza tutti i dati necessari al monitoraggio che certamente verrà richiesto: quasi una contabilità parallela, dunque.
In vista dell’aggiornamento del DUP, nella “sezione strategica” sarebbe opportuno inserire una parte dedicata agli interventi che si vorrebbero attuare in accordo con il PNRR. È vero che mancano decreti attuativi e le disposizioni che consentono di stabilire con esattezza tempi e modi di finanziamento, realizzazione e monitoraggio di questa tipologia di progetti, tuttavia è opportuno iniziare a ipotizzarne la dinamica tecnica e contabile.

Snellire la gestione

Abbiamo poi le prime indicazioni per snellire la gestione contabile dei fondi del Recovery Plan. Due punti sono da mettere in evidenza: 1) in deroga al principio del perfezionamento dell’obbligazione giuridica introdotto dal Dlgs. 118, sarà permesso agli enti pubblici di accertare in bilancio le entrate da PNRR in base alla deliberazione di riparto o di assegnazione, senza dover aspettare l’impegno di spesa da parte dell’amministrazione erogante; 2) gli enti locali in esercizio provvisorio dal 2022 potranno iscrivere in bilancio i fondi per investimenti PNRR con una semplice variazione: questo permette alle risorse correlate al piano di essere sbloccate immediatamente, senza aspettare l’approvazione dei bilanci di previsione.
La deroga alle ordinarie norme di contabilità sarà valida fino al 2026, orizzonte temporale per l’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza.
Anche sul piano organizzativo occorrerà intensificare la gestione cooperativa tra tecnici e ragionieri a partire dalla programmazione e proseguendo con la movimentazione contabile: l’univocità e la correttezza dei dati saranno condizioni necessarie per una tempestiva rendicontazione.

XIII decreto correttivo

Sul decreto correttivo al Dlgs. 118, pubblicato in Gazzatta Ufficiale il 15 settembre e già approvato dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Arconet) il 14 luglio, si è già scritto sulla versione digitale di LinkPA. Riprendiamo qui i concetti espressi sul sito per completare l’argomento.
Ci sono molte novità che riguardano diversi aspetti gestionali relativi alla contabilità finanziaria, ma soprattutto quella economico patrimoniale. Nella contabilità finanziaria, gli accertamenti imputati agli esercizi successivi per effetto della rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 dovranno restare di competenza economica dell’esercizio in cui l’accertamento è sorto. Anche per le rateizzazioni concesse in passato, gli accertamenti imputati all’esercizio in corso non determinano la formazione di ricavi e di nuovi crediti.
Sarà nella revisione dei residui in ottica del rendiconto 2021 che andranno apportate correzioni e rettifiche alla situazione preesistente.
Nella contabilità economico patrimoniale che per ora resta “a fini conoscitivi”, la novità più rilevante riguarda la rappresentazione del patrimonio netto. Infatti, a partire dal rendiconto 2021 quest’ultimo sarà articolato in 5 sezioni: fondo di dotazione; riserve; risultato economico dell’esercizio; risultati economici di esercizi precedenti; riserve negative per beni indisponibili.
Infine, nella redazione del bilancio consolidato 2021 (in scadenza a fine settembre 2022) ci si dovrà adeguare alle modifiche ed in particolare alla diversa rappresentazione del patrimonio di terzi.

Certificazione Covid

Il prossimo anno si dovrà affrontare anche la rinnovata problematica relativa alla certificazione Covid. C’è da ricordare che le risultanze delle certificazioni per il 2020 che gli enti locali hanno redatto e trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato, sono state modificate “d’ufficio” perché ritenute “non attendibili”. E questo nonostante gli enti abbiano compiuto sforzi per superare difficoltà interpretative ed operative.
In effettil già si era parlato di rivedere i modelli in ottica 2021, così come i criteri per determinare il valore di alcune poste contabili. Si è ora in attesa che un apposito decreto con le nuove linee guida. Resta anche il dubbio che il perdurare dell’emergenza sanitaria si protragga oltre il 31 dicembre. Questo farebbe sì che con il 2021 non si chiuda la partita dei contributi da “fondoni” e che la prossima non sarà l’ultima certificazione cui saremo chiamati. Se invece si dovesse chiudere il periodo emergenziale, si dovrà capire come “restituire” le somme non utilizzate dei contributi ricevuti.
La prospettiva è di un 2022 che si annuncia ancora più difficile da gestire del 2021.

Responsabile Area Contabile di Kibernetes | + articoli

Laureato in Economia Aziendale, Indirizzo Matematico all'Università "Ca' Foscari" di Venezia, è il Responsabile e coordinatore del team di esperti per l'Area Contabile Kibernetes.
Formatore abilitato dal FUAP, è stato docente ai Master MIMAP dell'Università Tor Vergata. È autore di diversi articoli specialistici pubblicati su Italia Oggi e IlSole24Ore.