Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento della Commissione europea ideato per dare attuazione al NextGeneration EU, stabilisce che tutte le misure dei piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio DNSH (“Do Not Significant Harm”), ossia di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale principio ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).
In pratica, secondo questo accordo, un’attività economica arreca un danno significativo:
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra, tali da non poter permettere il contenimento dell’innalzamento delle temperature di 1,5° C fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse con l’utilizzo di fonti fossili;
2. all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni, come ad esempio innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazione dei fiumi, nevicate abnormi;
3. all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici;
4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento;
5. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.
Gli scenari
Tutti i progetti e le riforme proposte nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano sono stati quindi valutati considerando i criteri DNSH, coerentemente con le linee guida europee.
La valutazione tecnica ha stimato per ogni intervento finanziato gli effetti diretti e indiretti attesi in una prospettiva a lungo termine. Tali effetti sono stati ricondotti a quattro scenari distinti:
1. la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
2. la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%;
3. la misura contribuisce in modo sostanziale all’obiettivo ambientale;
4. la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.
L’approccio
La conformità con il principio del DNSH è stata illustrata per ogni singola misura già in sede di predisposizione del PNRR, tramite delle schede di autovalutazione standardizzate, sulla base di due approcci legati ai quattro scenari visti:
1. Approccio semplificato
Adottato se, per un singolo obiettivo, l’intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari
2. Analisi approfondita e condizioni da rispettare
Da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, della mitigazione dei cambiamenti climatici, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. (La figura a centro pagina schematizza questi approcci di valutazione).
La responsabilità
La responsabilità di attuare le misure secondo i principi del DNSH spetta a ciascuna amministrazione che deve quindi adottare specifici requisiti nei principali atti programmatici e attuativi.
Nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.
È opportuno pertanto che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:
• indirizzino a monte del processo gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
• adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
• raccolgano informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target per il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli futuri da parte delle autorità competenti.