L’obbligo della dichiarazione dei redditi per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale è determinato dallo svolgimento di attività commerciali, seppur marginalmente, e dal possesso di redditi di natura fondiaria, di capitale e diversi.
La decommercializzazione di alcune attività svolte dalle aziende del SSN, seppur pensata come agevolazione, sostanzialmente è il contrario. A differenza delle società o delle imprese sanitarie private, il reddito prodotto dai fabbricati strumentali allo svolgimento delle attività non commerciali è tassato come reddito fondiario anziché essere attratto dai redditi d’impresa.
Peraltro, l’eventuale perdita ascrivibile ai redditi d’impresa non può essere usata in compensazione su altre categorie reddituali.
Redditi dei terreni: Quadro RA
Il quadro RA è compilato dagli enti per dichiarare il possesso di terreni e l’affitto di fondi sui quali viene esercitata l’attività agricola (in questo caso va dichiarato solo il reddito agrario e non anche quello dominicale).
La base imponibile dei redditi dei terreni è formata, anche quest’anno, dai redditi dominicali ed agrari rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%, oltre una ulteriore rivalutazione del 30%.
Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES: i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; quelli locati o utilizzati quali beni strumentali nell’ambito di specifiche attività commerciali.
Dei fabbricati: Quadro RB
Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. La base imponibile sarà pari alla rendita castale dell’immobile dichiarato rivalutata del 5%.
Altri fattori possono influire sulla determinazione della base imponibile, come il numero di giorni e la percentuale di possesso.
Un altro elemento di notevole influenza è l’eventuale presenza di un vincolo di interesse storico artistico sull’immobile, ai sensi del DLGS 42/2004, che permette la riduzione del 50% della rendita catastale. L’eventuale canone di locazione su un immobile di interesse storico artistico dovrà essere indicato pari al 65% del suo valore.
All’interno del quadro RB dovranno essere indicati eventuali canoni di locazione attivi su immobili autonomamente censiti.
La base imponibile sarà data dal maggiore tra la rendita rivalutata e il canone di locazione. Tuttavia, qualora la locazione sia effettuata nell’ambito di una attività commerciale, questa non dovrà essere indicata nel quadro RB ma sarà attratta a tassazione nel quadro relativo ai redditi d’impresa con il vantaggio, nel caso che l’attività d’impresa chiuda in perdita, di non aver alcun onere per l’IRES.
Qualora, invece, le locazioni agiscano al di fuori della sfera commerciale, ma su immobili o porzione di esso non autonomamente censiti, come ad esempio per la locazione di spazi per antenne, queste rientrano nei redditi diversi.
In ogni caso, non concorrono come redditi dei fabbricati gli immobili strumentali all’attività di impresa, produttivi quindi di reddito d’impresa.
È però fondamentale non confondere gli immobili strumentali in senso generico con quelli strumentali ad attività d’impresa ossia funzionali ad attività commerciali. Infatti, anche gli immobili adibiti ad attività sanitarie sono strumentali ma, in virtù della decommercializzazione, non risultano strumentali ad attività d’impresa e le relative rendite devono essere indicate nel quadro RB.
Non sono produttivi di reddito fondiario in senso assoluto: costruzioni rurali; unità immobiliari per le quali vi sono licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo al quale si riferisce il provvedimento; unità immobiliari adibite a musei, biblioteche, archivi aperti al pubblico quando il possessore non ne produce alcun reddito (da comunicare entro tre mesi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate); unità immobiliari destinate all’esercizio del culto.
Redditi d’impresa: Quadro RF
Le aziende del Servizio Sanitario Nazionale svolgono alcune attività che sono imponibili agli effetti del reddito d’impresa (attività commerciali). Trattasi di tutte quelle attività non decommercializzate ai fini IRES in quanto non prettamente sanitarie ed assistenziali rivolte alla singola persona. A titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di mensa dipendenti, sperimentazioni, attività veterinarie, analisi e controllo degli alimenti, maggior comfort alberghiero.
I ricavi derivanti da tali attività non decommercializzate, al netto dei costi inerenti compongono il primo elemento sul quale calcolare la base imponibile per i redditi d’impresa. In altri termini, il risultato della contabilità separata delle attività commerciali, obbligatoria, prevista dall’art. 109 secondo comma del Tuir rappresenta la base di partenza per il calcolo della base imponibile dei redditi d’impresa.
Come diretta conseguenza dell’obbligo di contabilità separata va compilato il quadro RF e non il quadro RC, essendo stato chiarito da molti anni che le aziende del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano fra gli enti esonerati dall’obbligo richiamato.
Al risultato come sopra determinato, dovranno essere effettuate eventuali variazioni derivanti dalla normativa fiscale come ad esempio la ripresa a tassazione di spese telefoniche, non completamente deducibili dal reddito.
Redditi di capitale e Redditi diversi: Quadro RL
Il quadro RL accoglie i redditi di capitale e i redditi diversi.
I redditi da capitale (Sezione I-A) sono una fattispecie difficilmente riscontrabile in una dichiarazione di una azienda del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, è una possibilità: ad esempio, qualora le aziende abbiano conseguito dei dividendi da società partecipate oppure nel caso di interessi da capitale.
Nella sezione II, riservata ai redditi diversi andranno indicate tutte le tipologie di reddito disciplinate dall’art. 76 del Tuir. Tra le più riscontrate, per le aziende del SSN, vi è il reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente, come, ad esempio, di una mera concessione di spazio per lastrici solari o antenne.
Al contrario, la concessione di spazi per i distributori automatici rientra nel novero delle attività commerciali sottendendo anche, a fronte di un compenso omnicomprensivo, un servizio di utilizzo di acqua ed elettricità (Corte di Giustizia Europea n. C-275/01 del 12/06/2003).
Altri Quadri
Il Quadro RS è un quadro che raccoglie diverse informazioni comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG e RH. In questo quadro, pertanto, dovrà essere fornita indicazione circa a quale dei suddetti quadri si riferisce (nel caso degli enti pubblici a contabilità ordinaria quadro RF).
Tale quadro contiene alcune informazioni di natura prettamente formale, come ad esempio il canone RAI, altre invece con maggiore incidenza sostanziale, come quelle riguardanti oneri deducibili e detraibili da riportare nel quadro RN, la compilazione del prospetto dei costi promiscui nell’apposita sezione “Deducibilità delle spese e dei componenti negativi promiscui”. Inoltre, nel quadro RS è previsto anche il riporto delle perdite non compensate derivanti dai redditi d’impresa.
Da quest’anno, per coloro che ne hanno beneficiato, dovrà essere indicato anche il credito d’imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020), riportato nel quadro RU con il codice H9, rigo RU5 colonna 3.
Nel caso in cui sia stato utilizzato in compensazione con F24 dovrà essere altresì compilato il rigo RU6. Se invece è stato utilizzato mediante minori versamenti per gli acconti 2020 o per il saldo 2020 dovrà essere indicato nel rigo RU7 rispettivamente colonna 4 o 5. In quest’ultimo caso, dovrà riportarsi il credito anche nel rigo RN29.
Reddito complessivo e calcolo IRES: Quadro RN
L’importo del reddito complessivo risulterà al Rigo RN13, dalla sommatoria di tutti i redditi sopra considerati. Ricordiamo che la perdita di impresa non va dedotta nella sommatoria stessa.
L’imponibile, al rigo RN16, è costituito dall’importo di rigo RN13, al netto degli oneri deducibili indicati nel quadro RS (rigo RN 15).
Nei righi RN 17 e RN 18 va riportato, rispettivamente, l’imponibile con l‘aliquota ordinaria del 24% o quello con l’aliquota ridotta del 12%. Si ottiene così l’imposta netta di cui al rigo RN21 dalla quale vanno sottratti gli oneri detraibili.
Al rigo RN28 si determina l’imposta dovuta o differenza a favore del contribuente.
Per determinare il saldo a credito a debito della dichiarazione occorre scomputare dall’imposta indicata al rigo RN29 gli acconti versati ed eventuali crediti d’imposta (ad esempio, per l’anno 2020 il credito per la sanificazione).