Prima di procedere all’assunzione di un dirigente, un ente deve provvedere con una procedura di interpello mirata, perché le posizioni dirigenziali “ben possono essere ricoperte da qualsivoglia dirigente interno oppure da un funzionario direttivo di categoria D di provata esperienza nelle materie interessate”. Ad affermarlo è il Tar del Lazio con la sentenza 2479/2021.
Una sentenza importante, che probabilmente andrà ad influire sui sistemi di reclutamento di vertice degli enti. Una pronuncia conforme a quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede “che tale tipologia di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione possa essere conferita fornendone esplicita motivazione, rendendo conoscibili al personale interno – mediante pubblicazione dell’avviso – il numero, i tipi e i criteri per l’affidamento, dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”.
Il Tar ritiene inoltre che, in caso di vacanza di incarichi dirigenziali, l’amministrazione debba cercare di rinvenire professionalità all’interno della propria organizzazione non solo per ridurre i costi, ma anche al fine di valorizzare le risorse umane a sua disposizione e solo dopo aver constatato l’assenza delle professionalità richieste, può cercare di reperirle all’esterno.
Laureato in Scienze della Pubblica Amministrazione all'Università della Tuscia, dopo la laurea ho approfondito le materie amministrativo-contabili.
Dal 2014 lavora in Kibernetes, nella sede di Roma, dove ha affrontato i temi legati alle entrate tributarie e degli adempimenti amministrativi e contabili per le opere pubbliche. Attualmente si occupa della normativa sul personale.