In arrivo due nuovi adempimenti per l’ufficio ragioneria legati alla spesa per la funzione sociale. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta.
Secondo quanto stabilito dal DPCM del 1 luglio 2021 (pubblicato in G.U. n° 209 del 1° settembre 2021), “i comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato nell’allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e riportano nella relativa scheda di cui al comma 2″
Un punto di attenzione deve essere rivolto al fatto che tutti i comuni dovranno trasmettere le schede di monitoraggio a Sose (la spa creata dal MISE e dalla Banca d’Italia per l’elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA, lo strumento che ha sostituito gli studi di settore – nonché per determinare i cosiddetti fabbisogni standard) entro il 31 maggio 2022 tramite specifico portale che sarà attivato. La relazione consuntiva costituirà anche un allegato obbligatorio al rendiconto. In altri termini si tratta di due nuovi adempimenti per l’ufficio ragioneria.
Ma prima occorrerà effettuare una attenta analisi contabile per confrontare il dato del fabbisogno monetario standard con la propria spesa storica. A questo proposito all’interno del portale https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/, ciascun ente, accedendo con le proprie credenziali, potrà trovare sotto la voce “comunicazioni” la propria scheda informativa riportante il dato della spesa sociale storica .
Dal confronto dei dati di cui sopra, si aprono due scenari:
- la spesa storica è superiore al fabbisogno: in questo caso l’ente non dovrà rendicontare nulla né aumentare la spesa per il sociale;
- la spesa storica è inferiore al fabbisogno standard: in questo caso l’ente dovrà rendicontare le risorse aggiuntive con le modalità descritte nella nota tecnica allegata al DPCM.
Infine, il quadro sanzionatorio definito dall’art. 4 del DPCM prevede che : “In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati (…), sono individuati i comuni e le somme da recuperare a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni per l’anno seguente a quello di riferimento”.
Laureato in Economia Aziendale, Indirizzo Matematico all'Università "Ca' Foscari" di Venezia, è il Responsabile e coordinatore del team di esperti per l'Area Contabile Kibernetes.
Formatore abilitato dal FUAP, è stato docente ai Master MIMAP dell'Università Tor Vergata. È autore di diversi articoli specialistici pubblicati su Italia Oggi e IlSole24Ore.