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Nella circolare del Ministero delle Infrastrutture del 12 luglio sono contenute diverse importanti precisazioni sulle norme che regolano gli appalti Pnrr dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. L’obiettivo è quello di chiarire il regime giuridico particolare applicabile esclusivamente agli appalti delle opere del Pnrr.

Anche per queste ultime continuano a prevalere le norme speciali previste dal Dl 77/2021 quanto riguarda sia la gestione delle gare per gli appalti finanziati dal Pnrr sia gli obblighi di qualificazione dei Comuni non capoluogo.

Per quanto concerne le norme da applicare agli appalti del Recovery Italia dopo il nuovo codice, il Mit chiarisce che prevalgono le norme speciali, «i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023» dalle norme transitorie del nuovo codice (articolo 225, comma 8 del Dlgs 36/2023).

Sugli appalti dei Comuni entrerebbero in gioco gli obblighi di qualificazione delle stazioni appaltanti, che dal 1° luglio hanno messo in grande difficoltà la maggior parte dei Comuni che risultano sprovvisti dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco tenuto dall’Anac. La circolare interviene confermando che, esclusivamente per gli appalti finanziati dal Pnrr. i Comuni non capoluogo potranno fare riferimento al regime speciale che hanno usato finora.

Responsabile Area Contabile di Kibernetes | + articoli

Laureato in Economia Aziendale, Indirizzo Matematico all'Università "Ca' Foscari" di Venezia, è il Responsabile e coordinatore del team di esperti per l'Area Contabile Kibernetes.
Formatore abilitato dal FUAP, è stato docente ai Master MIMAP dell'Università Tor Vergata. È autore di diversi articoli specialistici pubblicati su Italia Oggi e IlSole24Ore.