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Durante le restrizioni legate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 i comuni hanno risparmiato in erogazioni di buoni pasto (perché la maggior parte dei dipendenti lavorava da remoto) e in retribuzioni di straordinari non effettuati.

Questi risparmi possono essere utilizzati in altro modo, vediamo meglio come e quali sono le norme che un ente deve seguire per mettere a bilancio queste somme.

Con la Circolare n° 11/2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito le modalità con le quali l’articolo 1, comma 870 della “Legge di Bilancio 2021” consente di utilizzare i risparmi, accertati a consuntivo, delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario e i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati. Questi risparmi possono infatti finanziare i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni lavoro, ovvero al welfare integrativo.

La Circolare chiarisce inoltre che i risparmi sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la spesa effettivamente sostenuta per tali finalità nel medesimo esercizio finanziario.

Il passaggio successivo, per ciascuna di queste tipologie di risparmio, è rappresentato dalla predisposizione di un Prospetto analitico da inviare all’Organo di controllo per la certificazione.

Una volta acquisita la certificazione, i risparmi possono essere destinati a quanto disposto dal sopra citato articolo della Legge di Bilancio.

Responsabile Area Contabile di Kibernetes | + articoli

Laureato in Economia Aziendale, Indirizzo Matematico all'Università "Ca' Foscari" di Venezia, è il Responsabile e coordinatore del team di esperti per l'Area Contabile Kibernetes.
Formatore abilitato dal FUAP, è stato docente ai Master MIMAP dell'Università Tor Vergata. È autore di diversi articoli specialistici pubblicati su Italia Oggi e IlSole24Ore.