Il Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici le cui disposizioni saranno efficaci dal 1° luglio 2023 al netto di quelle che prevedono un periodo transitorio fino al prossimo 31 dicembre.
In un momento nel quale la gestione degli investimenti legati al Pnrr è nel vivo, è necessario fare attente valutazioni sulle implicazioni del nuovo codice dei contratti in ottica programmazione dato che a luglio molti enti avvieranno l’iter per adozione del DUP 2024-2026 nel rispetto del Dlgs 118/2011.
Bisogna considerare che i principi contabili 4/1 (programmazione) e 4/2 (contabilità finanziaria) del Dlgs 118/2011 sono attualmente disallineati rispetto al nuovo codice dei contratti, ma allora come va affrontata la questione in attesa del necessario aggiornamento del Dlgs 118/2011?
In particolare, l’art. 37 del nuovo codice prevede due modifiche in tema di acquisti di beni e servizi e di programmazione dei lavori.
Programma degli acquisti di beni e servizi: passa da biennale a triennale e dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro rispetto ai 40.000 euro previsti dal vecchio codice. La programmazione degli acquisti seguirà così la scansione triennale di quella dei bilanci. Già nel DUP 2024/2026, da adottare entro il prossimo 31 luglio, dovrà essere contenuto il nuovo programma triennale degli acquisti.
Programma triennale dei lavori: è previsto l’innalzamento della soglia economica dei lavori che devono essere considerati che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 euro a 150.000 euro.
Questi documenti dovranno essere redatti secondo gli schemi previsti dall’allegato I.5 al nuovo codice, che in ogni caso rimangono sostanzialmente uguali ai precedenti nella forma.
Con riferimento gli effetti del nuovo codice sulla gestione contabile corrente, normati dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), sono da porre in evidenza i punti relativi ai seguenti paragrafi:
5.3.12 – registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale;
5.3.13 – registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro;
5.3.14 – registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale;
5.4.8 – formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione;
5.4.9 – la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate
Laureato in Economia Aziendale, Indirizzo Matematico all'Università "Ca' Foscari" di Venezia, è il Responsabile e coordinatore del team di esperti per l'Area Contabile Kibernetes.
Formatore abilitato dal FUAP, è stato docente ai Master MIMAP dell'Università Tor Vergata. È autore di diversi articoli specialistici pubblicati su Italia Oggi e IlSole24Ore.